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Dimissioni Volontarie
Il 5 marzo 2008 entra in vigore il Decreto Interministeriale
Il modello che sarà adottato ufficialmente a partire dal 5 marzo rappresenta una svolta importante nel mondo del lavoro; esso, infatti, sarà valido su tutto il territorio nazionale ed avrà delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, tali da rendere nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Il Decreto contiene una regolamentazione organica del sistema che ne deriva, definendo termini e modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti che la legge prevede come “intermediari”; tali soggetti sono:
• le direzioni provinciali e regionali del lavoro,
• i centri per l’impiego,
• i comuni,
• le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato.
In concreto il lavoratore che intende dimettersi volontariamente deve recarsi presso un soggetto delegato (comune, centro per l’impiego, DPL, DRL). Questi, in presenza del lavoratore, compila on line il modulo relativo alla dimissione e rilascia copia cartacea del documento, avente codice univoco e data certa di rilascio, opportunamente vidimato. Il lavoratore entro 15 gg (validità del documento) deve consegnarlo al datore di lavoro.
Il nuovo obbligo interessa i titolari di: lavoro dipendente, co co co a progetto e non, associazione in partecipazione, collaborazioni occasionali ex art. 61, comma 2, Dlgs 276/2003, soci di coperative.
DI 21 gennaio 2008 (Pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19.02.2008)
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5B7C749D-E031-482B-917C-8B68CD5DA21C/0/20080121_DI.pdf
Modulo Dimissioni Volontarie esempio di modulo di dimissioni volontarie - fac simile non valido ai fini dell'adempimento (formato .pdf 130,68 Kb)
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C8E805BB-647B-40B3-9DF8-4CB868D15C14/0/DMdimissionivolontarie23gennaio2008AllegatoAModulo.pdf
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